Accordo 11.12.1996
1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro il Ministero degli affari esteri nell'ambito della propria autonomia e delle proprie responsabilità, fornisce un'informazione preventiva, anche, in relazione alla lett. f) del predetto articolo, nella materia degli assegni di sede di cui all'art. 658 del T.U. 16.4.94, n. 97, nonché, in relazione alla lett. c), sulle professionalità richieste dai compiti attribuiti al personale da destinare al Ministero medesimo, ai sensi dell'art. 626 del citato testo unico. Esso fornisce altresì un'informazione preventiva nell'individuazione dei posti di cui all'art. 6, comma 2.
2. L'osservatorio di cui all'art. 12 del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro è costituito, per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, presso il Ministero degli affari esteri, con la partecipazione di rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e, a livello di circoscrizione consolare, presso ciascun ufficio consolare.
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