Accordo 11.12.1996
1. Per il personale Direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, la durata delle ferie è determinata in 48 giorni lavorativi, cui si aggiungono 4 giorni lavorativi per festività soppresse; ai fini del relativo computo il sabato è considerato giorno lavorativo.
2. I periodi di sospensione delle attività didattiche, durante i quali, ai sensi dell'art. 19, comma 9, del contratto collettivo nazionale di lavoro, vanno fruite le ferie da parte dei capi d'istituto e del personale docente sono riferiti ai calendari scolastici in uso nel paese estero in cui funziona l'istituzione scolastica italiana.
3. Il godimento di almeno quindici giorni lavorativi continuativi di riposo che il comma 11 del citato art. 19 assicura al personale amministrativo, tecnico ausiliario nel periodo 1 luglio - 31 agosto va riferito ad altro idoneo periodo nei paesi in cui è adottato il calendario scolastico locale.
4. Si può derogare alle disposizioni recate dai commi 2 e 3 nei casi di trasferimento tra paesi con differente calendario scolastico locale nei limiti in cui ciò sia reso necessario per assicurare all'interessato la fruizione dell'intero periodo di ferie cui ha titolo.
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