Accordo 11.12.1996
1. Ferma restando la norma speciale di cui all'art. 401, comma 17, del T.U. approvato con D.L.vo 16.4.94 n. 297, alla destinazione alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, di cui all'art. 640, comma 1, del medesimo T.U., si provvede, a decorrere dall'1.9.97, secondo le modalità di cui al presente articolo, utilizzando esclusivamente personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia superato il periodo di prova ed abbia prestato, nelle rispettive aree funzionali, almeno 3 anni di servizio effettivo nelle scuole metropolitane dopo la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
2. La destinazione all'estero ha luogo sulla base della posizione conseguita nelle graduatorie di cui al comma 4 a cui si accede previo esame di accertamento della conoscenza della lingua o delle lingue straniere, nonché della valutazione dei requisiti culturali e professionali; le sessioni di esame, che consistono in una prova scritta ed in un colloquio si espletano ogni triennio ai sensi dell'art. 640, comma 6, del D.L.vo 297, con i programmi e le modalità da definire secondo le norme previste dall'art. 640, comma 14, tenendo conto delle specificità del servizio da svolgere all'estero .
3. Terminate le prove d'esame, le commissioni giudicatrici formulano l'elenco dei candidati che le hanno superate, con il punteggio a ciascuno assegnato, risultante dalla somma dei punteggi che il citato art. 640 stabilisce per le prove scritte e per il colloquio.
4. I candidati inseriti negli elenchi di cui al comma 3 acquisiscono titolo all'inclusione in graduatorie permanenti definite a seguito di procedura disciplinata con ordinanza del Ministro degli Affari Esteri. Le graduatorie, suddivise per codice di funzione, entrano in v
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