Accordo 11.12.1996
Personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero. (G.U. 31.12.1996, n. 305)
1. Nel caso di assenze per malattia di durata superiore ai 60 giorni, il personale in servizio all'estero è restituito ai ruoli metropolitani. Il predetto personale conserva l'intero assegno di sede per i primi 45 giorni; l'assegno stesso non è corrisposto per i restanti 15 giorni.
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