Circolare MPI 11.12.1996, n. 741
Capitolo 1032 - Anno finanziario 1997 - Assegnazioni alle istituzioni scolastiche per supplenze di breve durata in applicazione dell'art. 4, comma 19, della legge 537/1993.
È stato apprestato il piano di riparto dello stanziamento iscritto al capitolo 1032 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1997, che sarà reso esecutivo mediante singole comunicazioni alle SS.LL.
Per il riparto è stato utilizzato il criterio proporzionale alla consistenza del personale rilevato alla data dell'1 gennaio 1996, con esclusione del personale direttivo e del personale assunto per supplenze brevi e saltuarie.
Le SS.LL. nel procedere all'assegnazione delle risorse finanziarie alle singole istituzioni scolastiche nonché ai Conservatori e alle Accademie, vorranno tenere conto di ogni elemento utile per operare una ripartizione quanto più mirata rispetto al prevedibile fabbisogno delle stesse ivi compresa la valutazione di eventuali situazioni particolari e complesse a livello locale.
Sulla base degli importi accreditati da questo Ministero, le SS.LL. comunicheranno alle singole istituzioni interessate, entro il 20 dicembre p.v., l'ammontare del finanziamento che, in attesa di successive determinazione in ordine a più esaustivi criteri di riparto a livello subprovinciale, potrà essere iscritto nei rispettivi bilanci di previsione a titolo meramente provvisorio. Il che comporta l'esigenza di una quanto più oculata gestione delle risorse predette.
Nel frattempo le SS.LL. potranno procederà alla corresponsione di acconti alle stesse istituzioni utilizzando complessivamente non più del 35% delle somme accreditate da questo Ministero.
Resta inteso, peraltro, che sulle aperture di credito di cui sopra le SS.LL. opereranno un accantonamento prudenziale per finanziario a parte le spese da sostenere:
- per le supplenze conferite in sostituzione di personale di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio;
- per le supplenze relative ad assenze continuative dei titolari per un periodo almeno superiore a 3 mesi;
- in ogni altra occasione che, sulla base di situazioni meritevoli
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