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Lettera Ministero della sanità 19.12.1996, prot. n. 1298

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In risposta al quesito riguardante gli accertamenti sanitari di controllo "ora per allora", ritenuti di pressoché impossibile esecuzione dalle AA.SS.L.L. di Isernia e Terni, va innanzi tutto affermato che possono essere pienamente condivise molte delle considerazioni espresse sul tema citato, dalla Commissione Interministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, che sostiene invece il contrario.

Infatti è insito nella stessa disciplina di "Medicina Legale" esprimere valutazioni e pareri rivolti anche al passato oltre, naturalmente, al presente, rimanendo peraltro più esiguo il campo riguardante il futuro, che tuttavia, seppure in casi più circoscritti, non figura di certo escluso.

A conferma di quanto ora esposto in ambito di giudizi medico-legali su condizioni operanti patologicamente più o meno antecedentemente rispetto all'attuale situazione ("ora per allora"), basti pensare sia all'ambito penalistico, tanatologico e non, sia nell'ambito civilistico, con i suoi risvolti di tipo previdenziale, assistenziale, privilegiato, ecc., in cui i quesiti dei Magistrati vertono di norma su periodi attinenti il passato, dovendosi risalire alla data delle varie domande, che possono datare da alcuni mesi, addirittura a decenni prima.

Quanto affermato è così acclarato da risultare evidente anche alla sola superficiale consultazione di qualunque testo di Medicina Legale, dai manuali di corso di laurea, ai trattati dedicati agli specialisti del ramo medico-legale, fino ad arrivare al cospicuo trattato scritto dal prof. Pellegrini sulla stessa materia, che ancora spicca per la completezza e la chiarezza fin nei minimi dettagli e che non a caso ha dedicato un capitolo completo a dissertazioni teoriche corredate da esempi pratici sulla "Diagnosi retrospettiva rispetto al tempo e ai nessi di ca

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