Legge 31.12.1996, n. 675
Capo I - Principi generali
1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.
1-bis. La presente legge si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, mezzi situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. 1
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis il titolare stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea deve designare ai fini dell'applicazione della presente legge un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato. 2
Comma così inserito dall' art. 1 del d.lgs. 28.12.2001, n. 467 .
Comma così inserito dall' art. 1 del d.lgs. 28.12.2001, n. 46
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