Legge 31.12.1996, n. 675
Capo I - Principi generali
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della presente legge, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonché l'articolo 18. 3
Comma così modificato dall' art. 2 del d.lgs. 28.12.2001, n. 467 .
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