Legge 31.12.1996, n. 675
Capo V - Trattamenti soggetti a regime speciale
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un paese non appartenente all'Unione europea e ricorra uno dei casi individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 1. 19
2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il termine è di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato. 20
4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o su richiesta di quest'ultimo ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato; 21
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con l
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