Ordinanza MPI 16.12.1996, n. 749
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Art.1 - Destinatari delle utilizzazioni
Art. 2 - Utilizzazioni di durata triennale di cui all'articolo 456, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 297/94 presso Uffici dell'Amministrazione centrale della Pubblica Istruzione e dell'Amministrazione scolastica periferica
Art. 3 - Utilizzazioni, a norma dell'articolo 456, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 297/94, presso le Università degli Studi ed altri Istituti di istruzione superiore ivi compresi gli Istituti Superiori di Educazione Fisica
Art. 4 - Utilizzazioni, a norma dell'articolo 456, comma 1, lettere c) ed e), del decreto legislativo n. 297/94, presso Associazioni Professionali del personale direttivo e docente ed Enti Cooperativi da esse promossi; Enti, Istituzioni o Amministrazioni che svolgano, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo dell'educazione e della scuola o in campi ad essi connessi; Enti aventi finalità istituzionali nel campo della cultura.
Art. 5 - Utilizzazioni, a norma dell'articolo 456, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 297/94, presso Enti ed Associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti.
Art. 6 - Utilizzazioni, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 496/94, presso una o più scuole tra loro coordinate che, sulla base di un piano provinciale, svolgono attività psicopedagogiche e didattico-educative per la prevenzione della dispersione scolastica
Art. 7 - Norme comuni
Art. 8- Disposizioni finali
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