D.M. Pubblica istruzione 13.02.1996
1. L'insegnamento di strumento nei corsi sperimentali è conferito a docenti di educazione musicale a tempo indeterminato o mantenuti in servizio ai sensi dell'art. 44 della Legge 20 maggio 1982, n. 270, ovvero ad aspiranti a supplenze purché i predetti siano in possesso di particolari requisiti artistici, professionali e didattici e del diploma specifico per l'insegnamento dello strumento presente nel corso.
2. Per ciascuno strumento è compilato un apposito elenco prioritario, permanente ed aggiornabile ogni triennio, nel quale sono iscritti, a domanda, i docenti appartenenti alle categorie di cui al comma precedente graduati secondo l'ordine del punteggio a ciascuno attribuito sulla base della tabella di valutazione dei titoli di cui all'allegato B del presente decreto.
3. Per l'inserimento nell'elenco prioritario gli aspiranti debbono conseguire un punteggio minimo di idoneità pari a punti 78 (settantotto), di cui almeno 30 (trenta) legati alla valutazione dei titoli artistico-professionali alla cui determinazione concorre anche il servizio prestato nello specifico insegnamento di strumento musicale nei corsi sperimentali delle scuole medie ad indirizzo musicale.
4. Nell'ambito degli elenchi prioritari compilati per ciascuna specialità strumentale è attribuita precedenza assoluta nella costituzione del rapporto di lavoro ai docenti di educazione musicale a tempo indeterminato. Tale precedenza opera nel solo limite numerico delle eventuali posizioni di soprannumerarietà esistenti nell'organico provinciale di educazione musicale, indipendentemente dal fatto che il docente, iscritto a domanda nell'elenco prioritario, si trovi o meno, individualmente, in tale posizione.
5. Al fine di salvaguardare la continuità
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