D.M. Pubblica istruzione 13.02.1996
1. I docenti di strumento sono tenuti all'osservanza degli obblighi di servizio previsti dalle disposizioni vigenti.
2. Le ore di insegnamento di educazione musicale, complessivamente determinate in tre per ciascuna classe in cui si attua la sperimentazione, sono normalmente assegnate ad unico docente. Tuttavia, quando in ragione del numero degli alunni che compongono i gruppi nelle classi del corso, il docente di strumento abbia un orario inferiore a quello di cattedre, le ore di solfeggio musicale possono essere attribuite allo stesso dopo aver assicurato il completamento dell'orario di cattedra a tutti i docenti di educazione musicale di ruolo titolari nella scuola che attua il progetto sperimentale e, comunque, a condizione che ciò non comporti aggravi di spesa. Detto completamento non riguarda il docente di educazione musicale che sia titolare di cattedra orario esterna che, di fatto, non abbia subito contrazioni.
3. In ogni altro caso i docenti di strumento sono tenuti al completamento dell'orario di cattedra ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
4. A norma di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del presente decreto, l'insegnamento di strumento costituisce parte integrante del complessivo impianto educativo della scuola media. Pertanto i docenti di strumento partecipano a tutte le fasi di programmazione/valutazione degli organi collegiali e dell'attività educativa al fine di collocare la loro disciplina nell'ambito del progetto educativo di istituto.
5. Gli stessi docenti esprimono un articolato giudizio, sia in sede di valutazione periodica e finale che in sede di esami di licenza. Il Collegio dei docenti delibera l'integrazione dei criteri sulla base dei quali effettuare tale valutazio
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