Legge 06.02.1996, n. 52
Titolo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa
Capo IV - Finanze
1. L'attuazione della direttiva 93/89/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome, assicurare, eventualmente anche con la modifica degli elementi di base dell'applicazione della tassa automobilistica e dell'addizionale 5 per cento, che la tassazione complessiva sugli autoveicoli adibiti al trasporto di merci su strada relativa ai detti tributi non sia inferiore ai valori minimi indicati per categoria e sottocategoria di autoveicoli dalla direttiva, avvalendosi, in via transitoria, della facoltà di cui all'art. 6, paragrafo 2, della direttiva medesima a condizione che venga assicurato almeno l'attuale gettito;
b) sopprimere le esenzioni e le riduzioni della tassazione previste dalle disposizioni vigenti non comprese tra quelle consentite dalla direttiva;
c) prevedere che per la trasformazione in valuta nazionale dei valori minimi comunitari di cui alle lettere precedenti, espressi in ECU, si applicherà in ciascun anno il valore dell'ECU del primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno precedente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
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