Legge 06.02.1996, n. 52
Titolo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa
Capo V - Sanità e ambiente
1. L'attuazione delle direttive 93/74/CEE del Consiglio e94/39/CE della Commissione sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare che gli alimenti non possano costituire pericolo per la salute degli animali o delle persone o per l'ambiente;
b) prevedere precise modalità per la loro destinazione rispetto agli alimenti medicamentosi e agli alimenti comuni;
c) prevedere idonee ed efficaci modalità di vigilanza e di controllo.
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