Legge 06.02.1996, n. 52
Titolo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa
Capo V - Sanità e ambiente
1. L'attuazione della direttiva 92/32/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ricomprendere in un unico testo, conformemente all'impostazione della direttiva 92/32/CEE, la disciplina di livello legislativo concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose nonché i princìpi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente relativi alle sostanze notificate, con conseguente abrogazione della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, e dei decreti del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e 20 febbraio 1988, n. 141;
b) prevedere che al recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati alla direttiva 67/548/CEE si provveda con decreto del Ministro della sanità, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, ogni qualvolta la nuova direttiva preveda poteri discrezionali degli Stati membri per il proprio recepimento. Il predetto criterio dovrà essere applicato anche alle direttive comunitarie già emanate ma non ancora recepite nell'ordinamento italiano;
c) prevedere che le spese relative alle prestazioni rese dal Ministero della sanità e dall'Istituto superiore di sanità siano poste a carico delle imprese notificatrici di nuove sostanze chimiche, secondo le tariffe e le modalità di versamento da stabilire con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del
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