Legge 06.02.1996, n. 52
Titolo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa
Capo VII - Produzione industriale
1. L'attuazione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere norme volte alla prevenzione ed alla riduzione dell'impatto sull'ambiente degli imballaggi e a evitare ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza;
b) prevedere la costituzione di sistemi aperti alla partecipazione degli operatori dei settori interessati e alla partecipazione degli enti pubblici, ai fini della restituzione e/o raccolta degli imballaggi, del loro reimpiego o recupero, secondo il principio della responsabilità condivisa;
c) definire strumenti economici al fine di disporre di fondi sufficienti al funzionamento dei sistemi di cui alla lettera b);
d) definire sistemi di incentivazione al fine dello sviluppo di capacità inerenti al recupero, al riciclaggio e agli sbocchi di mercato per i materiali di imballaggio riciclati;
e) definire modalità di incentivazione al riutilizzo, anche attraverso sistemi di cauzionamento degli imballaggi, nonché le misure per la riduzione degli imballaggi immessi sul mercato;
f) definire linee guida per l'integrazione dei piani di gestione dei rifiuti;
g) elaborare programmi nazionali di prevenzione, al fine della riduzione alla fonte dei rifiuti da imballaggio, soprattutto attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite;
h) definire le modalità di analisi per la determinazione dei metalli pesanti negli imballaggi;
i) definire le modalità di informaz
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