Legge 06.02.1996, n. 52
Titolo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa
Capo VII - Produzione industriale
1. Il titolo della legge 9 luglio 1990, n. 188, è sostituito dal seguente: "Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità".
2. Il comma 1 dell'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 188, è sostituito dal seguente:
"1. La tutela della denominazione di origine delle produzioni di ceramica artistica e tradizionale, ai fini della difesa e della conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive, viene attuata con l'apposizione del marchio "ceramica artistica e tradizionale", in conformità ad un disciplinare-tipo approvato dal Consiglio nazionale ceramico di cui all'art. 4. La tutela delle altre produzioni ceramiche, effettuate in conformità all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico, viene attuata con l'apposizione del marchio "ceramica di qualità"".
3. L'azienda estera produttrice di ceramica artistica, tradizionale e di qualità, ha l'obbligo di uniformare le procedure per l'acquisizione del marchio ai requisiti richiesti dalla legislazione italiana in materia; il Consiglio nazionale ceramico approva la conformità ai requisiti del prodotto estero attraverso una successiva verifica, effettuata per tipologia di prodotto. In caso di opposizione da parte del Consiglio nazionale ceramico, il produttore estero può chiedere un riesame e fornire ulteriori elementi per la verifica. In caso di utilizzo illecito del marchio, il comitato di disciplinare di cui all'art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 188, può disporre l
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