Legge 06.02.1996, n. 52
Titolo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa
Capo VII - Produzione industriale
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per dare attuazione al regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio ed alla decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 94/942/Pesc, sull'esportazione di prodotti a duplice uso, e per assicurare, anche mediante norme di riforma della legge 27 febbraio 1992, n. 222, l'armonizzazione ed il coordinamento della normativa nazionale.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 3 e dei seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:
a) semplificare e snellire i procedimenti amministrativi previsti dalla legge 27 febbraio 1992, n. 222, ivi compresi quelli volti al rilascio delle autorizzazioni globali, generali o specifiche; definire forme semplificate o sostitutive dell'autorizzazione per l'esportazione dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco previsto dall'allegato I alla decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 94/942/Pesc, in ordine ai quali il Ministero del commercio con l'estero abbia disposto, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio; prevedere le ipotesi e le procedure per il diniego di autorizzazione all'esportazione nonché per la revoca, per l'annullamento, per la sospensione e per la modifica della stessa;
b) razionalizzare le competenze delle amministrazioni interessate con particolare riguardo all'attività di coordinamento, di istruttoria e
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