Legge 06.02.1996, n. 52
Titolo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa
Capo VII - Produzione industriale
1. L'art. 1 della legge 21 giugno 1986, n. 317, è sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Definizioni preliminari). - 1. Ai fini della presente legge, nonché per l'esercizio delle competenze di cui al decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, si intende per:
a)"prodotto": i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli;
b)"specifica tecnica": una specifica normativa contenuta in un documento che definisce le caratteristiche richieste a un prodotto, quali i livelli di qualità o di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, nonché le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura e le procedure di valutazione della conformità. Sono altresì ricompresi i metodi ed i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'art. 38, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della Comunità europea, i prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché i medicinali definiti dall'art. 1 della direttiva 65/65/CEE del Consiglio ed inoltre i metodi ed i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;
c) "altro requisito": un requisito diverso da una specifica tecnica, imposto ad un prodotto per motivi di tutela, in particolare
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