Legge 06.02.1996, n. 52
Titolo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa
Capo VII - Produzione industriale
1. All'attuazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si provvede apportando le necessarie modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, per adeguarla alle disposizioni della direttiva stessa, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) fissare dei limiti di abilitazione alla navigazione in relazione alle categorie di progettazione delle unità da diporto come previsto dalla direttiva;
b) adeguare le abilitazioni al comando delle unità da diporto ai limiti di cui alla lettera a);
c) adeguare le norme sulla costruzione delle unità da diporto alle disposizioni previste dalla direttiva;
d) adeguare la regolamentazione nazionale a quanto previsto dalla direttiva in materia di certificazione e marcatura CE;
e) adeguare la regolamentazione nazionale sulla motorizzazione, sui carichi ammissibili e sulle persone trasportabili a quanto previsto dalla direttiva.
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