Legge 06.02.1996, n. 52
Titolo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa
Capo VII - Produzione industriale
1. Il Governo è delegato ad attuare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994, sulla base dei seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) promozione della concorrenza attraverso l'abrogazione o la modificazione delle norme che prevedono disparità di trattamento tra diversi operatori nei settori della prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio in giacimento di idrocarburi, assicurando, entro il 31 dicembre 1996, parità di condizioni di accesso per l'intero territorio nazionale;
b) soppressione, entro il 31 dicembre 1996, del regime di esclusiva per la ricerca, la coltivazione e lo stoccaggio in giacimento nelle zone di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136 e successive modificazioni, e adozione entro la stessa data delle procedure per regolare il conseguente regime transitorio nella salvaguardia dei diritti quesiti;
c) predisposizione e adozione, entro il 31 dicembre 1996, di procedure idonee a garantire agli operatori tutte le necessarie condizioni per la parità di accesso alle aree da assegnare;
d) armonizzazione sull'intero territorio nazionale della disciplina in materia di aliquote di prodotto della coltivazione dovute allo Stato, rideterminandone l'entità, le modalità di corresponsione e la destinazione e garantendo, comunque, l'invarianza del gettito complessivo derivante dalle predette aliquote, previsto per i
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