Legge 06.02.1996, n. 52
Titolo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa
Capo VIII - Telecomunicazioni
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/68/CEE, limitatamente alla compatibilità elettromagnetica, e 93/97/CEE, che integrano e modificano la direttiva 89/336/CEE, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere le misure necessarie per l'immissione nel mercato degli apparecchi di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, solo se muniti della prescritta marcatura "CE";
b) stabilire gli obblighi e le sanzioni per i casi in cui siano violate le disposizioni sulla marcatura ed adottare le misure atte a vietare l'immissione nel mercato del prodotto non conforme o ad assicurare il ritiro del prodotto stesso dal commercio;
c) sancire che la disposizione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, non si applica alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite;
d) disporre il recepimento delledirettive 93/68/CEE, nella parte in cui modifica la direttiva 89/336/CEE, e93/97/CEE, limitatamente all'art. 8, paragrafo 3, con normativa organica, anche sostitutiva del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, tenendo conto delle disposizioni recate dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.
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