Ordinanza MPI 14.02.1996, n. 72
Titolo I - Finalità dei corsi
(1) - La presente ordinanza disciplina l'istituzione e l'organizzazione dei corsi statali per il conseguimento del titolo di specializzazione di cui all'art. 325 del T.U. approvato con D.L.vo 16.4.1994, n. 297, e sostituisce integralmente la precedente O.M. del 16.5.1991, n. 127, e successive modificazioni.
La presente O.M. disciplina, altresì, fino a quando le Università degli Studi non avranno provveduto all'applicazione del combinato disposto di cui all'art. 9 della L. n. 341/1992 e dell'art. 14 della L. n. 104/1992, anche i corsi non statali per i quali si applicano le presenti disposizioni, salvo quanto più specificamente per essi disposto negli articoli seguenti.
(2) - I corsi predetti perseguono le finalità e gli obiettivi formativi esplicitati nella «Premessa» ai Programmi di cui al citato D.M. del 27.6.1995, e si svolgono secondo i criteri ivi stabiliti.
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