Ordinanza MPI 14.02.1996, n. 72
Titolo II - Struttura ed organizzazione dei corsi
(1) - La responsabilità del corso è affidata ad un Direttore che, per quanto concerne i corsi statali, è individuato e nominato dal Provveditore agli studi tra i Capi di istituto di ruolo in servizio nella provincia. È data precedenza ai Capi di istituto in possesso della specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di handicap.
(2) - Per quanto concerne l'individuazione del Direttore dei corsi organizzati da Enti non statali si rinvia a quanto successivamente disposto dall'art. 20, comma 4, lettera a).
(3) - Il direttore ha la responsabilità didattica e organizzativa del corso, e risponde in particolare:
a) della efficacia organizzativa nonché della legittimità amministrativa e contabile del corso biennale;
b) della scelta dei docenti responsabili di area;
c) della impostazione culturale e della realizzazione del progetto pedagogico dell'intero corso, unitamente ai componenti del gruppo di conduzione di cui al seguente comma 5 e al successivo art. 9;
d) del rispetto dei programmi approvati con il D.M. 27.6.1995, nonché del rispetto dei limiti numerici relativi ai corsisti frequentanti;
e) dell'effettivo svolgimento di tutte le lezioni e di tutte le attività da parte dei docenti ed esperti;
f) dell'esercizio della vigilanza didattica sull'intera attività corsuale, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti e l'assolvimento dei doveri dei corsisti;
g) della frequenza obbligatoria dei corsisti a tutte le lezioni del corso - fatti salvi gli esoneri conseguenti al riconoscimento dei crediti formativi - di cui deve essere rilasciata certificazione sulla base dei registri di presenza, da conservarsi agl
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.