Ordinanza MPI 14.02.1996, n. 72
Titolo III - Discipline e docenza nei corsi biennali
(1) - Per la costituzione, a livello provinciale, dell'elenco degli aspiranti alla docenza nei corsi di specializzazione disciplinati dalla presente ordinanza, i Provveditori agli studi emanano entro il 30 giugno di ciascun anno una apposita circolare diretta alle istituzioni scolastiche, alle Università della Regione, agli I.R.R.S.A.E., alle UU.SS.LL. della provincia, indicando i termini e le modalità per la presentazione delle domande, che devono essere corredate della documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti previsti per la docenza, indicati nel precedente art. 7.
(2) - L'elenco provinciale viene aggiornato con cadenza biennale, salvo esaurimento dello stesso.
(3) - L'elenco provinciale viene redatto a cura di una Commissione nominata dal Provveditore agli Studi che è composta da:
- un dirigente o funzionario amministrativo, con funzione di presidente;
- un ispettore tecnico;
- due capi di istituto;
- un collaboratore amministrativo, con funzioni di segretario della commissione.
Nella commissione può essere chiamato a titolo consultivo un docente universitario almeno di seconda fascia.
(4) - All'elenco provinciale possono essere iscritti, a domanda, i docenti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7, comma 3.
L'istanza, con l'indicazione della disciplina e/o delle discipline che si intendono insegnare, deve essere presentata nei termini previsti dalla Circolare Provveditoriale di cui al precedente comma 1 e deve essere corredata dalla documentazione dei titoli posseduti di cui all'art. 7, commi 2 e 3. Detta documentazione può essere pre
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