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Ordinanza MPI 14.02.1996, n. 72

Corsi biennali di specializzazione di cui all'art. 325 del T.U. approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297. (G.U. 05.06.1996, n. 130)

Titolo III - Discipline e docenza nei corsi biennali

Art. 8 - Elenchi provinciali per la docenza

(1) - Per la costituzione, a livello provinciale, dell'elenco degli aspiranti alla docenza nei corsi di specializzazione disciplinati dalla presente ordinanza, i Provveditori agli studi emanano entro il 30 giugno di ciascun anno una apposita circolare diretta alle istituzioni scolastiche, alle Università della Regione, agli I.R.R.S.A.E., alle UU.SS.LL. della provincia, indicando i termini e le modalità per la presentazione delle domande, che devono essere corredate della documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti previsti per la docenza, indicati nel precedente art. 7.

(2) - L'elenco provinciale viene aggiornato con cadenza biennale, salvo esaurimento dello stesso.

(3) - L'elenco provinciale viene redatto a cura di una Commissione nominata dal Provveditore agli Studi che è composta da:

- un dirigente o funzionario amministrativo, con funzione di presidente;

- un ispettore tecnico;

- due capi di istituto;

- un collaboratore amministrativo, con funzioni di segretario della commissione.

Nella commissione può essere chiamato a titolo consultivo un docente universitario almeno di seconda fascia.

(4) - All'elenco provinciale possono essere iscritti, a domanda, i docenti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7, comma 3.

L'istanza, con l'indicazione della disciplina e/o delle discipline che si intendono insegnare, deve essere presentata nei termini previsti dalla Circolare Provveditoriale di cui al precedente comma 1 e deve essere corredata dalla documentazione dei titoli posseduti di cui all'art. 7, commi 2 e 3. Detta documentazione può essere pre

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