Ordinanza MPI 14.02.1996, n. 72
Titolo VI - Procedure corsi non statali
(1) - In via transitoria, in attesa della compiuta attuazione del combinato disposto dall'art. 9 della legge n. 341/1990, e dall'art. 14 della legge n. 104/1992, possono gestire i corsi di specializzazione previsti dalla presente Ordinanza, oltre ai Provveditori agli studi, in forza dell'art. 316 del D.L.vo 16/4/1994, n. 297, anche gli Enti, di cui all'art. 325 del D.L.vo medesimo, che hanno tra le finalità, formalmente e specificamente indicate nello statuto, la formazione dei docenti preordinata sia all'istruzione che all'integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado.
Tali Enti devono:
a) essere espressamente previsti dal D.P.R. n. 970/1975 o costituiti con legge, ovvero costituiti con atto notarile e dotati di personalità giuridica;
b) non avere fini di lucro;
c) dimostrare la disponibilità di locali idonei alla destinazione d'uso ed in regola con quanto previsto dalla normativa relativa all'abitabilità, all'igiene, alla sicurezza ed all'edilizia scolastica.
(2) - Tutti gli Enti di cui al precedente comma devono dimostrare, altresì, di avere svolto una valida attività di formazione di personale docente ed educativo nel campo della metodologia e della didattica relative ai soggetti in situazione di handicap in età evolutiva. Tale attività pregressa deve essere stata gestita in sede e direttamente dall'Ente richiedente, non può essere derivata da convenzioni con altri Enti e deve essere stata espletata, ove non si riferisca allo svolgimento di corsi già riconosciuti ex D.P.R. n. 970/1975, nei cinque anni scolastici precedenti quello in corso alla data della scadenza, ai sensi della presente
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