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Ordinanza MPI 14.02.1996, n. 72

Corsi biennali di specializzazione di cui all'art. 325 del T.U. approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297. (G.U. 05.06.1996, n. 130)

Titolo VI - Procedure corsi non statali

Art. 23 - Custodia dei documenti

(1) - Entro 30 giorni dalla conclusione del corso, l'Ente gestore invia copia di tutti gli atti amministrativi relativi alla impostazione, realizzazione, gestione e conclusione del corso al competente Provveditorato agli studi che ne cura la conservazione e l'archiviazione.

(2) - Qualora un Ente gestore, nei cui confronti è stato disposto il riconoscimento di corsi di specializzazione in forza delle Ordinanze Ministeriali abrogate, non svolga più corsi, deve custodire presso la propria sede, senza limiti di tempo, tutta la documentazione relativa ai corsi svolti.

(3) - Qualora un Ente gestore, nei cui confronti è stato disposto il riconoscimento di corsi di specializzazione in forza delle Ordinanze Ministeriali abrogate, cessi di esistere giuridicamente, sarà cura del legale rappresentante trasmettere tutti gli atti relativi ai corsi svolti al Provveditore agli Studi competente per territorio, che provvede alla loro custodia, senza limiti di tempo.

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