Ordinanza MPI 14.02.1996, n. 72
Titolo VII - Vigilanza
(1) - L'incarico di rappresentante dell'Amministrazione scolastica, nei singoli corsi, è conferito esclusivamente al personale appartenente al ruolo ispettivo tecnico in servizio, o in quiescenza da non oltre un triennio, in sede di espletamento delle prove di esame finale di tesi nei corsi sia statali che non statali e in sede di espletamento delle prove selettive di accesso e del successivo esame di valutazione dei crediti formativi.
(2) - L'incarico di rappresentante dell'Amministrazione scolastica all'esame finale di tesi è conferito dal Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I -.
L'incarico di rappresentante dell'Amministrazione scolastica nei singoli corsi non statali per ciascuna provincia, alle prove selettive di accesso e del successivo esame di valutazione dei crediti formativi, è conferito dal competente Provveditore agli studi. Il Provveditore agli Studi può concertare con il Sovrintendente Scolastico Regionale e con la Segreteria tecnica regionale degli ispettori il piano di nomine preordinato a garantire la necessaria presenza dell'ispettore tecnico. Il predetto piano di nomine e/o i singoli provvedimenti di nomina devono essere tempestivamente trasmessi per conoscenza al Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I -.
L'incarico di rappresentante dell'Amministrazione scolastica avrà la durata necessaria per il suo compiuto espletamento.
(3) - Gli ispettori tecnici, di cui ai precedenti commi, fanno parte di diritto ed a tutti gli effetti della commissione esaminatrice ed hanno funzioni di Presidente; gli esami eve
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