Ordinanza MPI 14.02.1996, n. 72
Titolo VII - Vigilanza
(1) - La vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi è esercitata in via ordinaria e sistematica dal Provveditore agli Studi competente per territorio, il quale, di norma, si avvale della collaborazione di personale appartenente al ruolo ispettivo tecnico in servizio, o in quiescenza da non oltre un triennio; per gli aspetti di tipo amministrativo contabile il Provveditore agli studi può avvalersi anche di dirigenti e/o funzionari in servizio presso il proprio ufficio.
(2) - Attesa la necessità di precostituire tutte le idonee condizioni volte ad assicurare il regolare e più utile svolgimento dei corsi statali e non statali nelle provincia sarà costituita apposita commissione presieduta dallo stesso Provveditore o da un suo delegato e composta da due ispettori tecnici ed un funzionario del Provveditorato, allo scopo di svolgere azione intensa e continua di assistenza e coordinamento dell'attività di vigilanza sul funzionamento dei corsi, ivi compresa la fase iniziale di avvio con le relative prove di ingresso.
(3) - Lo stesso Provveditore, in relazione ad accertate situazioni di irregolarità, potrà assumere in ogni momento direttamente tutti i provvedimenti ritenuti più utili ed opportuni per ripristinare e garantire situazioni di piena legittimità e di efficacia dei corsi.
I provvedimenti eventualmente adottati dovranno essere comunicati contestualmente al Ministero - Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I - cui il Provveditore invierà, altresì, al termine di tutte le prove attitudinali una relazione contenente analisi, valutazione e proposte in ordine alle modalità di svolgimento delle prove stesse nella provincia.
Qualunque atto, domanda o istanz
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.