Ordinanza MPI 14.02.1996, n. 72
Titolo VIII - Varie e norme transitorie
(1) - Oltre ai corsi biennali polivalenti disciplinati dai precedenti articoli della presente ordinanza, ai fini della formazione ed aggiornamento in servizio del personale docente per le attività di sostegno, possono essere autorizzati ed attivati anche corsi delle seguenti tipologie:
a) moduli per riconversione dei titoli monovalenti (precedentemente autorizzati fino all'entrata in vigore della presente O.M.);
b) moduli per acquisizione del titolo per sezione diversa.
Un numero massimo di 20 corsisti per modulo può essere ammesso alla frequenza dei corsi biennali di specializzazione in aggiunta ai 40 iscritti, ai fini del conseguimento dei titoli di cui al presente comma.
In caso di mancato contemporaneo svolgimento dei moduli contestualmente ad un corso biennale, essi possono essere previsti con un'organizzazione autonoma previa specifica autorizzazione ministeriale secondo le medesime procedure previste per i corsi biennali stessi.
(2) - Il disposto di cui ai precedenti commi si applica anche ai corsi statali, fatto salvo quanto previsto dal precedente art.14, per le condizioni di ammissione rivolte esclusivamente al personale di ruolo.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.