Ordinanza MPI 14.02.1996, n. 72
Titolo VIII - Varie e norme transitorie
(1) - I possessori di diploma polivalente che intendano conseguire la specializzazione anche per altra sezione, sono tenuti a:
a) frequentare le attività della quinta area disciplinare indicata dall'art. 7, comma 1 (La professionalità - Rielaborazione della esperienza personale ed organizzazione delle competenze professionali - ex tirocinio dir.e indir.) per una annualità, per complessive n. 150 ore, con le modalità previste dall'art. 4;
b) svolgere le parti teoriche delle discipline: - Legislazione primaria e secondaria riferita alla integrazione scolastica (punto 2 - le basi normative per la scuola); - Metodologia e didattica generale (punto 2 - riferimenti teorici per la programmazione); così come indicate nei nuovi programmi, limitatamente alle parti che non riguardano l'ordine di scuola a cui si riferisce il titolo posseduto e, comunque, per non meno di n. 24 ore.
(2) - Il conseguimento del titolo per sezione diversa è subordinato alla frequenza delle lezioni, al superamento degli esami e dalla discussione di una tesi di diploma con le stesse modalità previste dai precedenti artt. 11, 12 e 13.
Il modulo deve essere svolto nell'ambito di una sola annualità, che si conclude con l'esame di tesi.
(3) - I possessori di titolo di specializzazione polivalente o monovalente ex D.P.R. n. 970/1975, in servizio come docenti presso istituti o convitti statali, che intendono conseguire il titolo di specializzazione rispettivamente nella qualifica di assistente educatore o istitutore sono tenuti allo svolgimento delle attività e alla frequenza delle discipline di cui al precedente comma 1.
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