Ordinanza MPI 14.02.1996, n. 72
Titolo VIII - Varie e norme transitorie
(1) - Per far fronte a peculiari esigenze di acquisizione di tecniche di comunicazione per non udenti e per non vedenti (ad esempio la scrittura Braille), ovvero di particolari tecniche pedagogico-didattiche collegate con specifici quadri di minorazione (quali ad esempio Autismo, Sindrome di Down), possono essere riconosciuti ed organizzati corsi di formazione di alta qualificazione. Relativamente alle procedure di riconoscimento di tali corsi si fa riferimento alle disposizioni che disciplinano l'elaborazione e la realizzazione dei piani provinciali di aggiornamento.
(2) - I corsi di cui al presente articolo possono essere gestiti anche da:
a) enti ed associazioni di disabili e di loro familiari in relazione agli specifici quadri di minorazione dei quali per statuto si occupano;
b) istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvisti del relativo riconoscimento formale.
(3) - I corsi constano di un numero di ore variabile da un minimo di n. 40 ore a un massimo di n. 80 ore ciascuno.
(4) - I Provveditori agli studi, nell'ambito dei piani provinciali di aggiornamento, riservano - in un quadro di programmazione e di ottimizzazione delle risorse esistenti sul territorio - una quota di fondi per la realizzazione di attività di formazione e aggiornamento rivolte agli insegnanti specializzati in servizio, tenuto conto delle specifiche, oggettive esigenze degli alunni disabili effettivamente frequentanti.
I corsi di cui al presente articolo rientrano prioritariamente nei piani provinciali di aggiornamento e debbono essere attivati nei casi di riconosciuta esigenza con l'obiettivo di un
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