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Ordinanza MPI 15.02.1996, n. 79

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Art. 2 -

1. Gli scrutini e le valutazioni periodiche degli alunni - fatte salve quelle in itinere che accompagnano ed orientano lo sviluppo delle attività didattiche - sono determinati come segue a seconda che il periodo delle lezioni sia suddiviso in trimestri o in quadrimestri.

Per gli scrutini e le valutazioni trimestrali

Scuole medie Istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
10 dicembre 1996 10 dicembre 1996
metà marzo 1997 metà marzo 1997
entro il 14 giugno 1997 entro il 20 giugno 1997

Per gli scrutini e le valutazioni quadrimestrali

Scuole medie Istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
fine gennaio 1997 fine gennaio 1997
entro il 14 giugno 1997 entro il 20 giugno 1997

2. Resta fermo quanto stabilito C.M. n. 288 del 31 agosto 1995 circa la scansione quadrimestrale della valutazione degli apprendimenti nella scuola elementare.

3. Nella scuola media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, il collegio dei docenti delibera sulla suddivisione del periodo delle lezioni in trimestri o in quadrimestri dandone adeguata motivazione. Attesa l'esigenza di assicurare momenti più ravvicinati di conoscenza della preparazione degli alunni nelle singole discipline, anche in funzione di una migliore organizzazione degli interventi didattici ed educativi, nel caso in cui la scelta cada sulla suddivisione in quadrimestri, la deliberazione del collegio dei docenti deve prevedere adeguate forme e modalità di comunicazione periodica alle famiglie dei livelli di apprendimento degli alun

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