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Legge 11.01.1996, n. 23

Norme per l'edilizia scolastica. (G.U. 19.01.1996, n. 15)

Art. 1 - Finalità

1. Le strutture edilizie costituiscono elemento fondamentale e integrante del sistema scolastico. Obiettivo della presente legge è assicurare a tali strutture uno sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.

2. La programmazione degli interventi per le finalità di cui al comma 1 deve garantire:

a) il soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, riducendo gli indici di carenza delle diverse regioni entro la media nazionale;

b) la riqualificazione del patrimonio esistente, in particolare di quello avente valore storico-monumentale;

c) l'adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e igiene;

d) l'adeguamento delle strutture edilizie alle esigenze della scuola, ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, all'innovazione didattica e alla sperimentazione;

e) una equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, anche con riferimento agli andamenti demografici;

f) la disponibilità da parte di ogni scuola di palestre e impianti sportivi di base;

g) la piena utilizzazione delle strutture scolastiche da parte della collettività.

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