CCND 08.06.1996
1. Lo stanziamento del fondo previsto dal comma 2 lettera a) dell'art. 71 del CCNL è stabilito in L. 11.128.026.000. Esso viene finalizzato:
a) a compensare gli incarichi e le attività aggiuntive richieste al personale impegnato in progetti di interesse nazionale che saranno individuati, sentite preventivamente le organizzazioni sindacali, con direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione, dando priorità alle attività volte a favorire il successo scolastico, il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa, l'elevazione della quantità e della qualità dell'offerta formativa, nonché la prevenzione degli infortuni e l'applicazione delle norme di sicurezza all'interno delle istituzioni scolastiche;
b) al finanziamento del fondo per il personale appartenente al comparto scuola in servizio presso gli IRRSAE, il CEDE e la BPD. Detto finanziamento è fissato in L. 1.000.000.000. La ripartizione di tale fondo viene effettuata in relazione al numero delle predette unità di personale in servizio presso ciascun ente. All'erogazione provvederà ciascun ente mediante apposita contrattazione decentrata, da attuarsi a norma dell'art. 5 - comma 5 - lettera a), del vigente CCNL, richiamato dall'art. 31 - comma 4 - del contratto medesimo;
c) all'erogazione dell'indennità di lavoro notturno e/o festivo al personale educativo ed ATA delle istituzioni educative, delle scuole speciali statali e dei convitti annessi, prevista dall'art. 73 - comma 1 - lettera c) - del vigente contratto nazionale del comparto scuola, le cui misure lorde sono individuate dalla tabella E1 annessa al contratto medesimo. Il finanziamento di dette attività viene correlato al numero dei turni effettuati presso ciascuna istituzione educativa interessata;
d) all'erogazione delle indennità al personale insegnante elementare nelle scuole con lingua d'in
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