CCND 08.06.1996
Concernente: 1) la distribuzione delle quote del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive, riservate dall'art. 71 comma 2 - lettere a) e b) del vigente contratto nazionale di lavoro del comparto scuola al Ministero della P.I. ed ai provveditorati agli studi; 2) la distribuzione delle risorse e l'individuazione dei parametri necessari all'erogazione delle indennità previste dall'art. 73 del vigente contratto nazionale di lavoro del comparto scuola.
1. Fermi restando i criteri e le modalità stabiliti al riguardo in sede di contrattazione decentrata provinciale di cui all'art. 28 - commi 12 e 14 del vigente CCNL, le ore di aggiornamento retribuibili sono determinate nel limite massimo di 50 annue, e comunque entro le disponibilità del fondo provinciale.
2. Le ore di aggiornamento svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo non danno titolo ad alcun compenso.
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