CCND 08.06.1996
1. L'indennità di cui al presente articolo viene corrisposta al personale dirigente scolastico anche incaricato delle istituzioni scolastiche ed educative e delle scuole speciali statali di ogni ordine e grado con un numero di unità di personale statale, quale risulta dall'organico dell'istituzione scolastica, superiore a 30, da calcolarsi in base ai criteri dettati dall'art. 74 del vigente CCNL.
2. Per i coordinatori degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, mancando la possibilità d'individuare l'organico d'istituto, l'indennità di che trattasi spetta in presenza di un numero di unità di personale dipendente statale in servizio presso l'istituto superiore a 30.
3. Tenuto conto che la disciplina relativa al finanziamento del fondo d'istituto prevede il calcolo dello stanziamento spettante a ciascuna scuola sia in base al numero degli addetti sia in base al numero degli alunni, così di fatto individuando già il valore economico dei parametri relativi alla dimensione ed alla complessità della scuola stessa, viene convenuto che la somma di L. 27.820.066.000, indicata al comma 1 del precedente art. 3, sia ripartita come segue:
a) per un importo pari al 5%, del fondo d'istituto spettante all'istituzione scolastica o educativa in cui presta servizio l'interessato;
b) per un ulteriore importo erogato in base all'esistenza presso l'istituzione scolastica degli specifici parametri di complessità individuati nel successivo comma 4, in relazione ai valori economici stabiliti per ciascun parametro;
c) per un importo pari al 6,024%, del fondo d'istituto spettante all'istituzione scolastica in cui presta servizio l'interessato, per il personale coordinatore degli istituti superiori per le industrie ar
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