Circolare 27.06.1996, n. 301
Artt. 19, 21, 23, 24, 27, 28, 51 e 71 del C.C.N.L. del personale del comparto Scuola - Perplessità interpretative.
Le organizzazioni sindacali in indirizzo hanno avuto modo di rappresentare allo scrivente Gabinetto la sussistenza a livello territoriale di taluni casi di divergenze interpretative in ordine a clausole del recente CCNL per il comparto Scuola.
Secondo quanto segnalato, costituiscono particolarmente oggetto di perplessità le disposizioni che regolano le seguenti materie:
Modalità di fruizione delle ferie da parte del personale Amministrativo Tecnico ed Ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 19).
Come è noto, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 19 del C.C.N.L., il periodo di ferie retribuite dei dipendenti di cui trattasi va computato non più ad un anno solare ma ad anno scolastico.
In mancanza di apposite disposizioni per la disciplina della fase transitoria, è da ritenersi, in analogia a quanto transitoriamente stabilito dall'art. 23 ultimo comma, del C.C.N.L. con riguardo alle assenze per malattia, che il nuovo regime si applica solo al periodo di ferie successivo alla data di stipulazione del contratto, vale a dire con riferimento all'arco temporale 1 settembre 1995 - 31 agosto 1996.
Le ferie effettuate in precedenza non dovranno quindi essere prese in considerazione ed i dipendenti in parola, qualora già in servizio nel corso dell'anno 1995, a decorrere dalla predetta data del 1 settembre dello stesso anno e fino al 31 agosto 1996, hanno diritto, giusta quanto previsto dal predetto art. 19, comma 2, del C.C.N.L., ad un periodo annuale di ferie di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 937/77.
Permessi retribuiti (art. 21 comma 2), per ciò che concerne la procedura per la concessione di permessi per "particolari motivi personali o familiari debitamente documentati".
Al riguardo, si esprime l'avviso che i permessi in questione vanno richiesti all'organo competente a concederli (Capo d'Istituto per il personale do
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