Decreto legge 20.06.1996, n. 323
Titolo I - Disposizioni in materia di spesa
1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate ad assicurare il rispetto, per l'anno 1996, del limite di spesa farmaceutica previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
2. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 129, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è differito al 15 luglio 1996. A decorrere da tale data, i farmaci a base di un medesimo principio attivo per i quali è prevista uguale via di somministrazione e che presentano forma farmaceutica uguale o terapeuticamente comparabile con documentata bioequivalenza, anche se con diversa concentrazione di principio attivo, collocati nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono a carico del Servizio sanitario nazionale solo se posti in vendita al prezzo per unità posologica più basso fra quelli dei farmaci che presentano le caratteristiche predette, in vigore al 1° giugno 1996. I medicinali venduti ad un prezzo maggiore sono classificati dalla Commissione unica del farmaco nella classe c) di cui alla citata disposizione della legge n. 537 del 1993, eccettuato il caso in cui sussistano particolari motivi sanitari che, a giudizio della stessa Commissione, giustificano il mantenimento del medicinale nella classe di appartenenza. Sono escluse dai confronti le confezioni registrate ma non effettivamente in commercio alla data del 1° giugno 1996 2 .
3. Il comma 130 dell'art. 3, L. 28 dicembre 1995, n. 549 è sostituito dal seguente: "130. Il Ministero della sanità autorizza, su domanda, l'immissio
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