Decreto legge 20.06.1996, n. 323
Titolo I - Disposizioni in materia di spesa
1. Nelle tabelle A e B approvate con l'art. 2, comma 2, L. 28 dicembre 1995, n. 550, sono eliminati gli accantonamenti di segno negativo per incrementi di entrate tributarie ancora da realizzare ed i corrispondenti accantonamenti di segno positivo, collegati ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, contrassegnati dalle medesime lettere alfabetiche.
2. Le quote disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto dei fondi speciali di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, con esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali, per cofinanziamenti comunitari, per regolazioni debitorie, per rate ammortamento mutui, per limiti di impegno, per la revisione delle pensioni di guerra e per disegni di legge già approvati dal Consiglio dei Ministri nonché della quota di lire 5 miliardi dell'accantonamento di parte corrente relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli anni 1996, 1997 e 1998, con riferimento alla finalizzazione «Contributo statale alle associazioni nazionali di promozione sociale», e della quota di lire 5 miliardi del medesimo accantonamento per gli anni 1997 e 1998 con riferimento alla finalizzazione «Diritto allo studio degli alunni handicappati della scuola media superiore», costituiscono economie di bilancio 4 .
2-bis. Gli stanziamenti di cui all'art. 14, L. 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono ridotti di lire 10 miliardi
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