Decreto legge 20.06.1996, n. 323
Titolo I - Disposizioni in materia di spesa
1. Entro il 30 novembre 1996, i minorati civili che alla data predetta risultino titolari di pensioni, assegni ed indennità, sono obbligati a presentare al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che ne attesti le condizioni di salute, con particolare riferimento alle infermità che hanno dato luogo al riconoscimento del beneficio economico di invalidità civile. Tale certificazione dovrà essere effettuata con apposito modello determinato dal Ministro del tesoro con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 1996 15 .
2. La mancata presentazione della certificazione di cui al comma 1 entro il termine stabilito determina la sospensione immediata dell'erogazione del beneficio in godimento. Nel caso in cui l'invalido, entro novanta giorni dalla data di comunicazione della sospensione, non fornisca un'idonea giustificazione circa la mancata presentazione, il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, provvede alla revoca della provvidenza.
3. Il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra attua negli anni 1996 e 1997 un piano straordinario per l'effettuazione di almeno 150.000 verifiche sanitarie, già previste dall'art. 3, comma 10, del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, da effettuarsi, anche senza preavviso, nei confronti dei titolari di benefici economici di inv
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