Decreto legge 20.06.1996, n. 323
Titolo I - Disposizioni in materia di spesa
1. In attesa che si proceda alla revisione delle disposizioni di cui al D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, l'aliquota percentuale, di cui all'articolo 4, secondo comma, dello stesso decreto legislativo, da applicarsi sul gettito dei contributi incassati dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale, ai fini del finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, è fissata per gli anni 1997, 1998 e 1999 nella misura pari allo 0,226 per cento del gettito accertato, rispettivamente, per gli anni 1996, 1997 e 1998 29 .
2. Con effetto dal periodo di paga in corso al 1° giugno 1996 il livello di fiscalizzazione degli oneri sociali è ridotto, con riferimento al contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67:
a) di 0,6 punti percentuali, per le imprese di cui all'articolo 2, del D.L. 22 marzo 1993, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1993, n. 151, nonché per i soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, del D.L. 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 marzo 1991, n. 89;
b) di 0,3 punti percentuali, per le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 71 del 1993;
c) di 0,1 punti percentuali, per le imprese di cui al comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 71 del 1993.
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