Decreto legge 20.06.1996, n. 323
Titolo II - Disposizioni in materia di entrata
Capo I - Imposte dirette
1. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 4, primo periodo, dopo le parole «spese di impiego» è inserita la seguente «, custodia» e nel secondo periodo, le parole «Per le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore» sono sostituite dalle seguenti: «Per i ciclomotori, nonché per i motocicli, le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a quella indicata nel periodo precedente,»;
b) nel comma 8, primo periodo, dopo le parole: «la riduzione non si applica» sono inserite le seguenti: «alla parte dei compensi che supera l'ammontare di cento milioni di lire e»;
b-bis) nel comma 8, secondo periodo, le parole: «ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese;» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto del 20 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese. La riduzione non si applica alla parte dei proventi che supera l'ammontare di cento milioni di lire;» 39 .
2. Le disposizioni del comma 1, lettera a), si applicano per le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni del comma 1, lettere b) e b-bis, si applicano per i compensi percepiti a decorrer
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