Decreto legge 20.06.1996, n. 323
Titolo II - Disposizioni in materia di entrata
Capo II - Imposte indirette e altre entrate
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. Le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, si applicano alle irregolarità, alle infrazioni e alle inosservanze di obblighi o adempimenti commesse fino al 30 giugno 1996 e le istanze ed i relativi versamenti devono essere effettuati entro il 15 dicembre 1996].
Articolo aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1996, n. 425 e poi abrogato dall'art. 1, D.L. 8 agosto 1996, n. 437.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.