Decreto legge 20.06.1996, n. 323
Titolo II - Disposizioni in materia di entrata
Capo II - Imposte indirette e altre entrate
1. Le entrate derivanti dal presente titolo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo 45 .
La Corte costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2001, n. 288 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30 - Serie speciale, ha dichiarato:
a) l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, D.L. 19 settembre 1992, n. 384 convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438; dell'art. 16, comma 17, secondo periodo, L. 24 dicembre 1993, n. 537; dell'art. 16, comma 2, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133; dell'art. 47, secondo periodo, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85; dell'art. 3, comma 241, secondo periodo, L. 28 dicembre 1995, n. 549; dell'art. 12, secondo periodo, D.L. 20 giugno 19
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