Decreto legislativo 24.07.1996, n. 434
1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole di istruzione secondaria nonché di corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio provvede la provincia in base ai piani da essa predisposti tenendo conto, oltre che della popolazione scolastica, della situazione territoriale e socio-economica. A tal fine i piani prevedono adeguate misure per la salvaguardia dell'identità culturale ed etnica di ciascun gruppo linguistico.".
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.