Decreto legislativo 24.07.1996, n. 434
1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, è sostituito dal seguente:
"Art. 11. - 1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione.
2. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado devono essere di norma della stessa lingua materna degli alunni, ad eccezione degli insegnanti di seconda lingua.
3. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato nelle scuole di ogni ordine e grado delle località ladine devono avere adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca.
4. La provincia è delegata a nominare i presidenti e i membri delle commissioni di cui ai commi 2 e 3.
5. In relazione al particolare ordinamento scolastico stabilito ai sensi dell'art. 9, le materie su cui vertono gli esami di maturità e le relative prove sono annualmente determinate dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia.".
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