Decreto legislativo 24.07.1996, n. 434
1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, è sostituito dal seguente:
"Art. 12. - 1. Nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la provincia istituisce appositi ruoli del personale di cui all'art. 1, comma 2, distinti per la scuola in lingua italiana, tedesca e delle località ladine e ne determina la consistenza organica.
2. Per l'accesso ai ruoli del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di istruzione elementare e secondaria in lingua italiana e di quelle in lingua tedesca, nonché ai ruoli del personale docente della seconda lingua è richiesto, oltre al possesso dei requisiti prescritti, quanto previsto dal primo comma dell'art. 19 dello statuto.
3. Fermo restando il requisito della lingua materna ladina per l'insegnamento nelle scuole elementari delle località ladine, l'accesso alle cattedre in lingua italiana e a quelle in lingua tedesca delle scuole delle località stesse è riservato ai cittadini di lingua materna corrispondente. I cittadini di madrelingua ladina delle località predette possono accedere alle cattedre in lingua italiana e in lingua tedesca ed hanno titolo alla nomina con precedenza assoluta.
4. Ai ruoli di cui al comma 2, possono accedere anche i cittadini di madrelingua ladina in possesso del prescritto titolo di studio o di abilitazione secondo l'ordinamento vigente, i quali abbiano superato le prove di cui al comma 6 ed abbiano conseguito un titolo di studio finale rilasciato da una scuola secondaria superiore delle località ladine oppure da una scuola secondaria superiore nella quale l'insegnamento è impartito nella stessa lingua in cui dovranno svolgere la loro attività.
5. L'accesso ai ruoli del personale ispettivo e direttivo delle scuole delle località ladine è riservato al personale di ruolo in servizio nelle predette
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