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D.M. Pubblica istruzione 31.07.1996, n. 523

Regolamento concernente la composizione dell'osservatorio per la dispersione scolastica. (G.U. 08.10.1996, n. 236)

Art. 1 -

1. L'osservatorio per la dispersione scolastica, istituito presso il Ministero della pubblica istruzione dall'art. 1, comma 3-bis, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 496, ha durata triennale.

2. L'osservatorio è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione o da un vice presidente designato dal Ministro stesso anche al di fuori dei suoi componenti, ed è composto da:

1) un rappresentante del Ministero dell'interno;

2) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

3) un rappresentante del Ministero della sanità;

4) un rappresentante del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale;

5) cinque rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

6) il vice presidente del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

7) un rappresentante della Conferenza dei presidenti degli I.R.R.S.A.E.;

8) il dirigente dell'ufficio studi, bilancio e programmazione del Ministero della pubblica istruzione;

9) un provveditore agli studi designato dalla associazione nazionale dei provveditori agli studi con particolari esperienze afferenti alla prevenzione e alla lotta al fenomeno della dispersione scolastica;

10) tre rappresentanti delle associazioni professionali dei docenti;

11) due rappresentanti delle associazioni professionali dei capi d'Istituto

12) tre rappresentanti delle associazioni dei genitori;

13) due ispettori tecnici designati dal Ministro della pubblica istruzione, con particolari competenze in materia di prevenzione della dispersione scolastica;

14) tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione.

3. L'osservatorio è valida

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