D.M. Pubblica istruzione 31.07.1996, n. 523
1. L'osservatorio per la dispersione scolastica, istituito presso il Ministero della pubblica istruzione dall'art. 1, comma 3-bis, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 496, ha durata triennale.
2. L'osservatorio è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione o da un vice presidente designato dal Ministro stesso anche al di fuori dei suoi componenti, ed è composto da:
1) un rappresentante del Ministero dell'interno;
2) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
3) un rappresentante del Ministero della sanità;
4) un rappresentante del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale;
5) cinque rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
6) il vice presidente del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
7) un rappresentante della Conferenza dei presidenti degli I.R.R.S.A.E.;
8) il dirigente dell'ufficio studi, bilancio e programmazione del Ministero della pubblica istruzione;
9) un provveditore agli studi designato dalla associazione nazionale dei provveditori agli studi con particolari esperienze afferenti alla prevenzione e alla lotta al fenomeno della dispersione scolastica;
10) tre rappresentanti delle associazioni professionali dei docenti;
11) due rappresentanti delle associazioni professionali dei capi d'Istituto
12) tre rappresentanti delle associazioni dei genitori;
13) due ispettori tecnici designati dal Ministro della pubblica istruzione, con particolari competenze in materia di prevenzione della dispersione scolastica;
14) tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione.
3. L'osservatorio è valida
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