Nota Tesoro 09.07.1996, n. 112871.
Codesta Amministrazione ha chiesto di conoscere il parere dello scrivente in merito:
- all'assoggettamento a contribuzione dei trattamenti economici di missione e di trasferimento e seguito dall'entrata in vigore della legge n. 335/1995 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, che all'art. 2, comma 9, ha disposto, con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, l'applicazione, ai fini della determinazione della base contributiva e previdenziale, dell'art. 12 della legge n. 153/1969 e successive modificazioni ed integrazioni;
- all'applicazione dell'aumento dello 0,60% della ritenuta in conto entrate Tesoro previsto dal decreto 15 gennaio 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in attuazione dell'art. 17 della legge n. 724/1994, sulla quota di maggiorazione della base pensionabile, assoggettata alla predetta ritenuta ai sensi dell'art. 15 della medesima legge.
Per quanto concerne il primo quesito, va premesso che i trattamenti economici di missione e di trasferimento di cui alla legge n. 836/1973 e successive modificazioni ed integrazioni prevedono un duplice regime di liquidazione: uno a titolo di indennità di trasferta, il cui ammontare è determinato in relazione alla qualifica, alla durata della permanenza fuori della sede di servizio (in caso di missione) o del viaggio (in caso di trasferimento) ed alle particolari situazioni disciplinate dagli artt. 5 e 9 della legge n. 836 medesima, uno a titolo di rimborso, entro determinati limiti di spesa effettivamente sostenute per i viaggi, i pernottamenti, la consumazione di pasti.
L'indennità di trasferta giornaliera od orarie, intera o ridotta, va assoggettata a contribuzione limitatamente al 50% del suo ammontare, mentre le somme riconosciute a titolo di rimborso delle spese sostenute dal dipendente per lo svolgimento dell'attività lavorativa fuori dalla sede di servizio, ivi comprese l'indennità supplementare
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